IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96,  inerente  la
destinazione dei risparmi, rivenienti dalla riduzione dei  contributi
pubblici  in  favore  dei  partiti  e  dei  movimenti  politici,   ad
interventi  conseguenti  ai  danni  provocati  da  eventi  simici   e
calamita' naturali, a partire dal 1° gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 citato; 
  Visto l'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e  29
maggio 2012», ed in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera b); 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed  in  particolare
gli articoli da 67-bis a 67-septies; 
  Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione dei  fondi
rivenienti dai risparmi in  rassegna  per  l'anno  2012,  cosi'  come
individuati nel decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
citato; 
  Tenuto  conto  delle  diverse  esigenze  di   finanziamento   degli
interventi  derivanti  dai  danni  provocati  da  eventi  calamitosi,
individuate da disposizioni normative; 
  Tenuto conto,  altresi',  che  la  disposizione  normativa  di  cui
all'articolo 2, comma 5 lettera  b),  del  decreto-legge  n.  74/2012
citato,  dispone  che  il  Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
terremotate venga alimentato anche da quota parte  delle  risorse  di
cui all'articolo 16, comma 1 della legge  n.  96/2012  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e  considerate,  in
particolare,   le   esigenze   di   assistenza   della    popolazione
rappresentate dal Presidente della regione Emilia-Romagna; 
  Considerato che l'articolo 67-sexies del decreto-legge  n.  83  del
2012 richiamato dispone il finanziamento degli  interventi  necessari
per  la  riparazione  ed  il  miglioramento  sismico  degli   edifici
danneggiati dal  terremoto  del  15  dicembre  2009  che  ha  colpito
l'Umbria che, per l'anno 2012, ammonta a 20 milioni di euro a  valere
sui fondi di cui all'articolo 16 della legge n. 96/2012 in rassegna; 
  Considerata, altresi', la necessita'  di  implementare  le  risorse
finanziarie  destinate   al   proseguimento   degli   interventi   di
ricostruzione e riparazione per il ritorno alle normali condizioni di
vita dei territori della regione Abruzzo danneggiati dal sisma del  6
aprile 2009; 
  Ritenuto che gli eventi calamitosi sopra  individuati,  tra  quelli
occorsi dal 1° gennaio 2009, sono da ritenersi i  piu'  rilevanti  in
ragione  dell'entita'  dei  danni  arrecati  al  territorio  ed  alle
popolazioni coinvolte; 
  Considerato, altresi', che, per l'anno  2013,  previo  accertamento
delle risorse disponibili, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, verra' individuata la destinazione delle stesse risorse
ad interventi conseguenti  agli  eventi  calamitosi  occorsi  dal  1°
gennaio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto  esposto  in  premessa,  i  risparmi
derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 1,  della  legge  6
luglio 2012, n. 96, per l'anno 2012 sono destinati a  finanziare  gli
interventi conseguenti ai danni provocati: 
    a) dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
il 20 e 29 maggio 2012 di cui alle deliberazioni  del  Consiglio  dei
Ministri, adottate il 22 ed il 30 maggio 2012; 
    b) dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009  che  hanno  colpito
l'Umbria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
22  dicembre  2009,  di  cui  all'articolo  67-sexies,  comma  3  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) dagli eventi simici che  hanno  interessato  la  provincia  de
L'Aquila e gli altri comuni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
citato decreto-legge n. 39 del 2009  (cd.  «cratere»)  nella  regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.